Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 602 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 602-bis. - (Impiego dei minori e degli anziani nell'accattonaggio). - Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore o di una persona anziana, ovvero permette che tali persone mendichino o che altri se ne valga per mendicare è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 3.750 euro.
      Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore.
      Nel caso in cui il reato venga commesso da cittadini extracomunitari è prevista, oltre alla sanzione di cui al primo comma, l'espulsione immediata e definitiva dal territorio nazionale.
      Chiunque induca un minore o un anziano all'accattonaggio adoperando sevizie o agendo con crudeltà è punito con la reclusione di sei anni e con la multa di 7.500 euro.

      Art. 602-ter. - (Inosservanza dell'obbligo d'istruzione elementare dei minori). - Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con la multa fino a euro 10.000 e con la reclusione da due a quattro anni».